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Legge 34/2026 sulle recensioni: cosa cambia per la tua attività

Dal 7 aprile 2026 è in vigore in Italia una legge che disciplina le recensioni online. Se ne è parlato molto, quasi sempre in due modi: con l’allarme (“arrivano multe milionarie”) o con il riassunto giuridico che elenca gli articoli e finisce lì. Manca la parte che serve a chi ha un’attività: cosa fare lunedì mattina, e in che ordine.

Questa pagina fa quello, partendo da un avvertimento che quasi nessuno mette in evidenza: la norma nasce con un obiettivo dichiaratamente settoriale, e per molte attività l’impatto diretto è minore di quanto sembri. Prima di correre ai ripari, conviene capire dove ti collochi. Se invece cerchi il metodo e non la norma, il punto di partenza è la guida completa alle recensioni Google.

Cosa dice la legge, in tre righe

La norma è la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”). Le recensioni stanno nel Capo IV, “Lotta alle false recensioni”, articoli 18-23, in vigore dal 7 aprile 2026.

Le tre righe che contano:
1. Una recensione è lecita se arriva entro trenta giorni dalla fruizione, da chi ha «effettivamente e personalmente» usato il servizio, ed è pertinente (art. 19, comma 1).
2. Non è lecita se è «il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari» (art. 19, comma 1).
3. Sono vietati acquisto e cessione di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprese (art. 20, comma 1). Su questo interviene l’AGCM.

Due precisazioni che evitano errori: il termine è di trenta giorni, non quindici (il dato “15 giorni” circola su parecchie fonti divulgative ma non è nel testo), e la legge non è retroattiva: l’art. 22 esclude espressamente le recensioni già pubblicate al 7 aprile 2026.

A chi si applica, e se riguarda anche te

Il punto si decide sul settore, non sulla dimensione. L’art. 18 — che è la norma di finalità del Capo IV — indica l’obiettivo: contrastare le recensioni illecite su prodotti e servizi di imprese della ristorazione e strutture del settore turistico situate in Italia, comprese ricettive e termali, e di attrazioni turistiche. Nessuna soglia di fatturato o dipendenti.

Al centro della normaImpatto diretto minore
Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar e locali di ristorazione · hotel, B&B, agriturismi, case vacanza · stabilimenti termali · attrazioni turistiche Parrucchieri ed estetisti · officine e gommisti · negozi al dettaglio · studi medici e dentistici · avvocati e commercialisti · palestre · e-commerce

Una precisazione onesta, perché il punto è discusso. Il perimetro settoriale si ricava per via interpretativa da una norma di finalità: il Capo IV non contiene un articolo intitolato “ambito di applicazione”, e gli artt. 19 e 20 sono formulati in termini generali senza ripetere il limite a ristorazione e turismo — l’art. 20, in particolare, vieta la compravendita di recensioni «anche tra imprenditori e intermediari», senza distinzioni di settore. La lettura settoriale è quella prevalente tra associazioni di categoria e studi legali, ma non trattarla come un salvacondotto.

Se resti fuori, non sei senza regole. A ogni settore continua ad applicarsi il Codice del consumo modificato dal d.lgs. 26/2023 (direttiva Omnibus): l’obbligo di indicare se e come verifichi che le recensioni vengano da clienti reali, e il divieto di presentarle come verificate senza misure ragionevoli di controllo. Anche lo schema di linee guida AGCM dichiara di valere come ausilio interpretativo oltre i settori della legge.

Le tre cose che da oggi non puoi più fare

1. Legare la recensione a uno sconto, un omaggio o un vantaggio. La formula dell’art. 19 comprende «sconti, benefici o altra utilità»: rientrano il caffè offerto, il 10% sul prossimo acquisto, il gadget, l’estrazione a premi. E copre anche ciò che fa un intermediario per tuo conto: se un fornitore promette premi ai tuoi clienti in cambio di recensioni, il problema resta tuo.

2. Comprare o vendere recensioni. L’art. 20 vieta acquisto e cessione “a qualsiasi titolo” non solo di recensioni ma anche di apprezzamenti o interazioni — like, follower, valutazioni — e vale anche tra imprenditori e intermediari. È la norma che colpisce i pacchetti di recensioni in vendita: il dettaglio è in comprare recensioni Google: i rischi.

3. Far passare per “verificata” una recensione che non lo è. È espressamente illecita la recensione «attestata come verificata» quando non proviene da una persona fisica che ha effettivamente utilizzato il servizio. Badge ed etichette di verifica devono corrispondere a un controllo reale.

Le tre cose che invece puoi fare, e che conviene fare

La legge non ti impedisce di raccogliere recensioni: ti impedisce di comprarle o di pagarle. Il margine legittimo resta ampio, ed è lì che conviene spostare l’energia.

1. Puoi chiedere la recensione, a tutti. L’invito non è vietato: è vietata la ricompensa. Chiedere a ogni cliente, con la stessa frase e nello stesso momento, è lecito ed è anche il modo più efficace di raccogliere volumi costanti. Le formule pronte sono in come chiedere una recensione a un cliente.

2. Puoi far rimuovere ciò che non è lecito. L’art. 19, comma 2 ti riconosce la facoltà di segnalazione per ottenere la rimozione delle recensioni non conformi, con le modalità dell’art. 16, paragrafo 2 del Digital Services Act. E c’è una leva poco conosciuta: una recensione non è più lecita decorsi due anni dalla pubblicazione, per “significativa mancanza di attualità” — regola che vale per tutte le recensioni, comprese quelle positive che ti fanno comodo. La procedura è in come far rimuovere una recensione falsa.

3. Puoi rafforzare la prova di autenticità. «Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale»: più la tua raccolta è legata a un passaggio reale in cassa o a una prenotazione tracciata, più solida è la tua posizione se qualcuno contesta la scheda.

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La checklist: cosa fare questa settimana

Otto voci in ordine di priorità, col tempo che richiedono davvero. È fatta per essere stampata e spuntata: se fai solo le prime quattro, hai coperto il grosso.

  1. Stabilisci quanto la legge ti tocca. 5 min
    Ristorazione o turismo? Sei al centro del Capo IV. Altro settore? L’impatto diretto è minore, ma restano Codice del consumo, DSA e policy delle piattaforme. Da qui dipende la priorità del resto.
  2. Elimina ogni “recensione = premio” dai materiali. 30 min
    Vetrofanie, cartelli, menù, scontrini, QR, email automatiche, messaggi WhatsApp, post social, brief allo staff: ogni frase che colleghi il vantaggio alla recensione va riscritta.
  3. Riscrivi la frase con cui chiedi la recensione. 15 min
    Una che funziona: «Se si è trovato bene, ci aiuta molto una recensione su Google. Se qualcosa non ha funzionato, me lo dica pure direttamente.» Nessun premio, stessa frase per tutti.
  4. Controlla cosa fanno i fornitori per tuo conto. 20 min
    Il punto più trascurato: il divieto copre il fornitore «o i suoi intermediari». Chiedi per iscritto a chi gestisce la tua raccolta se prevede premi e se invita tutti i clienti o solo una parte.
  5. Separa il vantaggio dall’iscrizione. 30 min
    Vuoi continuare a offrire uno sconto? È legittimo: collegalo all’iscrizione o al rilascio del contatto, mai al voto. Le due cose non devono comparire nella stessa promessa.
  6. Apri un canale privato per chi non è soddisfatto. 20 min
    Un numero WhatsApp o un modulo dedicato. Non serve a evitare le recensioni negative — è vietato — ma a risolvere il problema prima.
  7. Fai l’inventario delle recensioni contestabili. 45 min
    Segna quelle che non rispettano i requisiti e quelle più vecchie di due anni, poi prepara le segnalazioni. Le recensioni già online al 7 aprile 2026 restano fuori dalla legge.
  8. Metti in agenda le linee guida AGCM. 2 min
    Schema approvato in via preliminare il 23 giugno 2026, consultazione chiusa il 15 luglio. Alla data di pubblicazione di questo articolo non risulta pubblicata una versione definitiva: quando uscirà, alcuni adempimenti pratici si preciseranno.
Sei un ristorante o una struttura ricettiva? Sono i due settori più esposti, perché sono esattamente quelli nel mirino della legge. Abbiamo raccolto il metodo per ciascuno in Recensioni Google per ristoranti e pizzerie e in Recensioni per hotel e B&B.

Chi controlla e cosa rischi

L’autorità competente è l’AGCM. Qui va sfatato un equivoco molto diffuso: la Legge 34/2026 non contiene importi sanzionatori propri. Non esiste un articolo “Sanzioni”. L’art. 20, comma 2 stabilisce che, in caso di violazione del divieto di compravendita, l’AGCM esercita i poteri investigativi e sanzionatori dell’art. 27 del Codice del consumo, ferma la responsabilità penale.

I numeri applicabili sono quindi quelli del Codice del consumo, non della legge sulle recensioni: la sanzione per pratica commerciale scorretta va da 5.000 a 10.000.000 di euro, cui si aggiungono sanzioni fino a 5.000.000 di euro per l’inottemperanza a ordini dell’Autorità. La commisurazione tiene conto di gravità, durata e azioni intraprese per attenuare il danno. Da notare che il rinvio sanzionatorio è testualmente agganciato alla violazione del divieto di compravendita dell’art. 20: i requisiti di liceità dell’art. 19 non hanno una sanzione pecuniaria propria, e il rimedio previsto è la segnalazione per la rimozione.

Senza allarmismo, però: i procedimenti AGCM di questa portata hanno finora colpito piattaforme e grandi operatori, non il singolo ristorante. Per un’attività locale il rischio quotidiano è più immediato — la rimozione delle recensioni da parte della piattaforma, mesi di lavoro sulla scheda persi, il danno reputazionale. Su come si governa quel rischio: come gestire la reputazione online.

L’errore più comune: chiedere solo a chi è contento

C’è una pratica che sembra furba ed è oggi il rischio più grosso: selezionare a monte chi invitare. Si chiede prima al cliente se è andato tutto bene e si manda su Google solo chi risponde di sì.

Non è un timore teorico. Nel 2026 l’AGCM ha sanzionato il gruppo Trustpilot per 4 milioni di euro per pratica commerciale scorretta, contestando tra l’altro che i servizi di raccolta consentivano alle imprese di selezionare i consumatori a cui inviare l’invito. È il segnale più chiaro su come l’Autorità guardi a questo meccanismo. C’è poi una ragione pratica: una media costruita così è fragile — le piattaforme la individuano, e quando viene ripulita ti ritrovi con meno recensioni di prima.

Diverso è il terreno delle risposte pubbliche, che è libero e conviene presidiare: il metodo è in come rispondere a una recensione negativa e in rispondere alle recensioni con l’AI.

L’alternativa che regge nel tempo richiede disciplina, non furbizia: l’invito è rivolto a tutti allo stesso modo, senza premi collegati; il vantaggio, se lo offri, è legato all’iscrizione e ai dati del cliente, mai al voto; e chi non è soddisfatto trova un canale privato così utile da sceglierlo spontaneamente, senza perdere la possibilità di scrivere in pubblico.

È il principio su cui è costruita Recensia: stesso invito per ogni cliente, vantaggio che si sblocca lasciando il contatto e non dipende dal voto, sistema progettato per rispettare le policy di Google. Il risultato collaterale, spesso il più utile, è un database di clienti richiamabili che resta tuo anche quando le regole delle piattaforme cambiano.

Domande frequenti

Posso chiedere una recensione ai miei clienti?

Sì. La legge non vieta l’invito, vieta che la recensione sia «il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità» (art. 19, comma 1). Puoi invitare, non puoi ricompensare — e l’invito va rivolto a tutti allo stesso modo.

Posso offrire uno sconto a chi mi lascia una recensione?

No: è esattamente la condotta resa illecita dall’art. 19, comma 1, e il divieto vale anche quando il vantaggio arriva «dal fornitore o dai suoi intermediari». Resta legittimo offrire un vantaggio per l’iscrizione a un club o per il rilascio del contatto: lì il vantaggio compensa il dato, non la recensione, e le due cose non vanno mai presentate come collegate.

Posso chiedere la recensione solo ai clienti soddisfatti?

È la pratica più rischiosa. Nel 2026 l’AGCM ha sanzionato il gruppo Trustpilot per 4 milioni di euro contestando, tra l’altro, che i servizi di raccolta permettevano alle imprese di selezionare i consumatori da invitare. Selezionare a monte altera il giudizio medio: l’invito va rivolto a tutti allo stesso modo.

Cosa faccio se ricevo una recensione falsa?

L’art. 19, comma 2 riconosce al legale rappresentante della struttura recensita (o a un suo delegato) la facoltà di segnalarla per ottenerne la rimozione, con le modalità dell’art. 16, paragrafo 2 del Digital Services Act. Si usa il canale di segnalazione della piattaforma, motivando perché la recensione non rispetta i requisiti di liceità. La legge però non impone alla piattaforma una rimozione automatica.

La legge vale anche per la mia attività?

Dipende dal settore, non dalla dimensione. L’art. 18 indica come obiettivo del Capo IV le recensioni su ristorazione, strutture del settore turistico situate in Italia — comprese ricettive e termali — e attrazioni turistiche, senza soglie di fatturato o dipendenti. Attenzione però: il perimetro si ricava da una norma di finalità, mentre gli artt. 19 e 20 sono scritti in termini generali, e il divieto di compravendita dell’art. 20 non distingue per settore. Per parrucchieri, officine, negozi e studi professionali l’impatto diretto è minore, ma restano pienamente applicabili il Codice del consumo, il Digital Services Act e le policy delle piattaforme: non è un salvacondotto.

Devo dire se una recensione è stata scritta con l’aiuto dell’AI?

Nessuna norma italiana lo impone oggi per le recensioni commerciali: la Legge 34/2026 non cita mai l’intelligenza artificiale, e l’obbligo di dichiarare un testo generato da AI (art. 50 dell’AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026) riguarda il testo pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico — categoria in cui una recensione su un ristorante non rientra pacificamente. Il vincolo concreto è contrattuale: le piattaforme chiedono che la recensione rifletta un’esperienza reale.

Fonti

Fonti consultate il 29 agosto 2026. Articolo a finalità informative, non consulenza legale.

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